1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio-decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, primo comma, le parole: «che rappresentino un sesto del valore dell'edificio» sono soppresse;
b) all'articolo 67 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«All'amministratore non possono essere conferite deleghe.
Ove il condominio debba deliberare su una materia in cui vi sia conflitto di interessi tra il condominio medesimo e uno o più condomini, questi ultimi non possono esercitare il diritto di voto.
L'amministratore, se condomino, non può votare nelle deliberazioni riguardanti la sua responsabilità»;
c) all'articolo 70, le parole: «lire cento» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «elevabili sino ad euro