Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni
di attuazione del codice civile).

      1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio-decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 66, primo comma, le parole: «che rappresentino un sesto del valore dell'edificio» sono soppresse;

          b) all'articolo 67 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «All'amministratore non possono essere conferite deleghe.
      Ove il condominio debba deliberare su una materia in cui vi sia conflitto di interessi tra il condominio medesimo e uno o più condomini, questi ultimi non possono esercitare il diritto di voto.
      L'amministratore, se condomino, non può votare nelle deliberazioni riguardanti la sua responsabilità»;

          c) all'articolo 70, le parole: «lire cento» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «elevabili sino ad euro

 

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cento ove l'infrazione riguardi norme attinenti la tutela ambientale e la salubrità nell'ambito del condominio; i relativi proventi sono versati in un fondo per la salvaguardia ambientale dell'edificio».